Art. 17 – Segretario Generale
Il Presidente può nominare, anche tra i non Soci, un Segretario Generale, con le seguenti funzioni:
- opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;
- coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell’Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi;
- collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.