REGOLAMENTO ATTUATIVO
Art.13 – Variazione dei Regolamenti
Eventuali variazioni di un Regolamento sono di esclusiva competenza dell’organo sociale che lo ha emanato.
La revisione di un Regolamento potrà avvenire per iniziativa dell’organo sociale che lo ha emanato ovvero su suggerimento di qualsiasi Socio ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo, cui il documento variato dovrà essere rimesso alla conclusione dei lavori per la ratifica e l’adeguata e tempestiva pubblicazione.
Art.14 – Variazione dello Statuto e/o del Codice Deontologico
Eventuali variazioni dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci sono di competenza del Consiglio Direttivo, motu proprio ovvero su suggerimento di qualsiasi Socio o del Collegio dei Probiviri. È buona norma e facoltà del Consiglio Direttivo richiedere preventivo parere al Collegio dei Probiviri, a garanzia di corretta armonizzazione tra le variazioni proposte e l’assunto del Codice Deontologico.
Eventuali variazioni del Codice Deontologico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci sono di competenza del Collegio dei Probiviri, motu proprio ovvero su suggerimento di qualsiasi Socio o del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci dovrà esaminare ed eventualmente approvare con la maggioranza prevista dalla Legge il documento variato oppure rimandarlo all’organo competente per ulteriore modifica.
Il Consiglio Direttivo avrà cura di ratificare nei tempi e modi di Legge il documento variato e approvato dall’Assemblea dei Soci, dandone adeguata e tempestiva pubblicazione.
Art.15 – Incompatibilità cariche sociali
Ogni carica sociale è incompatibile con la carica di Probiviro. Per la presente norma si intendono cariche sociali quelle elencate in Statuto (cfr Art.13), esclusa ovviamente l’Assemblea dei Soci e lo stesso Collegio dei Probiviri.
All’elezione del Collegio dei Probiviri non potranno candidarsi per la carica di Probiviro quei Soci che ricoprono qualsiasi altra carica sociale, salvo preventivamente rinunciarvi, o che intendono candidarsi ad essa.
Analogamente, i membri del Collegio dei Probiviri non potranno candidarsi all’elezione per qualsiasi altra carica sociale, salvo rinunciare alla ricandidatura per la carica di Probiviro.
La partecipazione a Gruppi di Lavoro aventi per oggetto incarichi tecnici, tecnico/scientifici, etici, deontologici, etc non esplicitamente indicati come carica sociale non è interessata dalla presente norma.
Art.16 – Cessazione dalla carica di Probiviro
In caso di cessazione dalla carica di Probiviro per dimissioni, morte o rimozione a fronte di risoluzione del Collegio dei Probiviri e/o del Collegio Arbitrale (cfr Art.11), il membro cessato dovrà essere sostituito con la massima sollecitudine possibile e comunque entro trenta giorni dall’evento.
I due Probiviri rimanenti sceglieranno il Probiviro entrante, indicativamente ma non necessariamente tra i Soci non eletti della precedente elezione alla medesima carica, e comunque nel rispetto delle condizioni elettive proprie dei membri del Collegio. Qualora il Collegio non venga ricostituito entro i termini indicati, vi provvederà il Consiglio Direttivo incaricando per cooptazione qualsiasi Socio si trovi nelle condizioni elettive proprie dei membri del Collegio. Il Probiviro entrante resta in carica fino alla naturale scadenza del Collegio cui è stato chiamato a far parte.
Qualora il Probiviro cessato fosse il Presidente del Collegio, il nuovo Collegio provvederà alla nomina del nuovo Presidente (cfr Art.20 dello Statuto).
Art.17 – Liberatoria
I Soci conferiscono all’Associazione esplicita e permanente liberatoria affinché qualsiasi provvedimento sanzionatorio comminato dal Collegio dei Probiviri ovvero dal Consiglio Direttivo per i casi previsti (cfr Art.9 dello Statuto) possa essere reso pubblico all’interno dell’Associazione in ogni forma e senza alcuna limitazione.
Qualora ritenesse opportuno procedervi e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, l’Associazione potrà rendere pubblico anche all’esterno dell’Associazione qualsiasi provvedimento sanzionatorio ut supra, in particolare nel caso di sospensione o radiazione, ma la comunicazione dovrà contenere esclusivamente la mera notizia del provvedimento stesso. Informazioni relative alle motivazioni dei provvedimenti potranno essere fornite esclusivamente ai soggetti previsti dalle vigenti normative, acquisendo le necessarie liberatorie qualora si rendesse necessario, ovvero su formale richiesta del Socio e sempre che dal fatto non derivi detrimento, pregiudizio o discredito per terze parti.