Rapporti diversi
Art.5.1 – Rapporti con i collaboratori
Nei rapporti con i propri collaboratori il Professionista Informatico:
a) deve mantenere indipendenza morale ed economica;
b) deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano scorrettamente la professione;
c) non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui;
d) deve preoccuparsi di fornire ai collaboratori le competenze necessarie a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti loro affidati e di migliorarne la preparazione;
e) deve retribuire i collaboratori in relazione alla natura del rapporto di collaborazione ed alla qualità delle loro prestazioni;
f) deve vigilare che i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’essi sono tenuti ad osservare;
g) deve porsi in condizione di risarcire ai Clienti gli eventuali danni causati dai suoi collaboratori nell’esercizio delle attività cui li ha incaricati, se del caso estendendo opportunamente le garanzie prestate dalla propria assicurazione contro i danni causati nell’esercizio della professione (cfr Art.3.10);
h) non deve chiedere ai collaboratori di fare ciò che questo Codice vieta;
i) deve informare e agevolare l’iscrizione del collaboratore all’Associazione, trasmettendone i principi e i valori fondanti.
Art.5.2 – Rapporti con l’Associazione
Il Professionista Informatico coopera disinteressatamente all’attività dell’Associazione.
In particolare, il Professionista Informatico:
a) ha il dovere di partecipare alle assemblee ufficialmente indette dall’Associazione;
b) osserva il massimo rispetto per i Colleghi Soci e per i Colleghi membri dell’apparato direttivo dell’Associazione;
c) evita di esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull’operato dei Colleghi Soci, se non nelle sedi e con i modi opportuni, comunque osservando le disposizioni previste dall’apposito Regolamento Attuativo;
d) solo per validi motivi può rifiutare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.
Art.5.3 – Rapporti con i mezzi di informazione
Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di informazione, ivi compreso Internet e qualsiasi altro vettore di comunicazione, presentazione, diffusione e divulgazione, il Professionista Informatico deve usare massima attenzione al fine di rispettare rigorosamente l’intero assunto di questo Codice Deontologico, con particolare riferimento ai Fondamenti (Titolo 2) e segnatamente alla riservatezza (cfr Art.2.3) e alla dignità e decoro (cfr Art.2.4).
Tale attenzione sarà ancor più severa nelle occasioni in cui il Professionista Informatico si trovasse a rappresentare l’Associazione, anche indirettamente o senza esplicito mandato.
Art.5.4 – Rapporti con iscritti ad altre organizzazioni professionali
Il Professionista Informatico che nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre organizzazioni professionali deve agire curando che il rapporto sia improntato al principio di vicendevole rispetto affinché vengano salvaguardate le reciproche competenze specifiche.
Art.5.5 – Concessione illecita della propria qualifica a terzi occulti
Il Professionista Informatico deve astenersi dal prestare, in qualsiasi modo e forma, il proprio nome per coprire attività di terzi, segnatamente ma non limitatamente nel caso in cui costoro esercitino scorrettamente la professione.
Art.5.6 – Evidenza della propria iscrizione
Il Professionista Informatico deve qualificarsi con chiarezza e specificare la propria appartenenza all’Associazione.
In particolare, il Professionista Informatico deve far seguire il proprio nome da adeguata dicitura che identifichi l’appartenenza all’Associazione, completa del relativo numero d’iscrizione, dando a tale evidenza il massimo rilievo possibile in ogni elaborato (documenti, progetti, presentazioni, procedure e programmi, pagine web, etc).
L’utilizzo del nome, del marchio e di qualsiasi altro segno distintivo dell’Associazione è comunque subordinato al rispetto delle specifiche norme previste in apposito regolamento.
Art.5.7 – Riconoscimento dei contributi intellettuali
Il Professionista Informatico deve documentare e riconoscere pubblicamente i contributi di autori e Colleghi, citandone formalmente la fonte e rispettandone le proprietà intellettuali e materiali. Deve inoltre astenersi da copie o riproduzioni – anche parziali – se non autorizzate per Legge o dal legittimo detentore dei diritti.
Art.5.8 – Accettazione di una nomina CTU / CTP
Il Professionista Informatico che venisse nominato CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall’assumere l’incarico se abbia egli stesso, un suo parente o un suo Cliente un qualche interesse nella controversia.
Nessuna limitazione va invece prevista per l’accettazione di un incarico CTP (Consulente Tecnico di Parte), salvo l’applicazione delle disposizioni generali previste in questo Codice per l’accettazione di qualsiasi incarico professionale.
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